DECRETI

Decreto Legislativo n°81 del 09.04.2008 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul Lavoro nelle costruzioni”.
Il D.L.vo 81/2008 nell'articolo 140, fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo delle torri mobili ai fini della sicurezza; d’altra parte invece, fornisce scarse informazioni per la progettazione, il dimensionamento, ed i materiali da impiegare, e non definisce quali siano i test da realizzare sui prodotti finiti.

DM 27/03/98 “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di ponti su ruote a torre”
Il D.M. del 27/03/98 “decreto di pari efficacia”, permette di costruire torri mobili in conformità alla Norma tecnica UNI EN 1004, ed automaticamente ottemperanti a quanto definito dal D.L.vo 81/2008, e quindi da considerarsi a Norma di Legge..

NORME

UNI EN 1004: “Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati”. È la norma tecnica di riferimento per la progettazione e produzione di Torri Mobili.
Essa definisce: materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza, marcatura e test da realizzare sul prodotto finito. Si applica alle torri mobili da lavoro (ponteggio su ruote), con un’altezza del piano di lavoro che va da 2,5 mt a 12 mt, per l’utilizzo in assenza di vento (all’interno di edifici), e da 2,5 m a 8,0 m, per l’utilizzo esterno.
Le appendici A e B della Norma UNI EN 1004, prevedono rispettivamente la realizzazione delle prove di carico e di rigidità.

DIFFERENZA TRA UNI EN 1004 ED.L.vo 81/2008:
Nel caso di utilizzo secondo UNI EN 1004, le torri mobili possono avere un’altezza massima consentita del piano di lavoro pari a 8,0 mt all’esterno di edifici e a 12,0 mt all’interno di edifici. Le Torri Mobili devono essere montate rispettando scrupolosamente una delle configurazioni standard riportate nel relativo Manuale di Istruzioni.
È consigliato (non obbligatorio) l’ancoraggio ad una struttura fissa stabile.

Nel caso di utilizzo secondo il D.L.vo del 09.04.2008 n° 81, gli stessi ponteggi possono avere un’altezza massima consentita del piano di lavoro pari a 15,96 mt.
Essi devono obbligatoriamente essere ancorati ad una struttura fissa stabile ogni 2 alzate. Possono avere anche un solo piano di lavoro montato, naturalmente completo di tavole fermapiede e di parapetti e devono avere le ruote della base bloccate con cunei.

N.B. Il marchio CE non viene applicato ai trabattelli in quanto nella "direttiva macchina" non vi sono argomentazioni relative agli stessi.



UNI EN 1004 – Appendice A
"Prove di carico sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro"


Prova 1
Applicazione dei soli carichi verticali
4*P = 12,5 [KN] ;
F = 0
Prova 2
Applicazione dei carichi verticali in combinazione con il carico verticale F, applicato in successine a tutti i lati della torre mobile
P = (200 x Superf. Piano di lavoro) [N]
F = 0,75 [KN]



UNI EN 1004 – Appendice B
"Prove di rigidità sulla struttura completa di una torre mobile da lavoro"


Applicazione del solo carico orizzontale F allo scopo di verificare che, la torre mobile, all'altezza per cui è stata progettata, se sottoposta a carichi orizzontali, presenta una deformazione nei limiti indicati dalla Norma. La prova tiene conto sia delle deformazioni elastiche, che dei giochi tra gli elementi.
F = 500 N